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Calamità naturali – verso l’obbligo di assicurazione

Michele LomazziHead of P&C Product di Wopta Assicurazioni

28/11/2023

Le conseguenze del cambiamento climatico sono sotto i nostri occhi: antropico o meno, è un dato di fatto e tutte le ricerche, studi e statistiche indicano un incremento sia della frequenza degli eventi che della gravità dei danni. Questo in riferimento a un territorio, quello italiano, di cui la gran parte è già, per sua natura, soggetta a rischi idrogeologici medio-alti e a rischi sismici, senza dimenticare i rischi vulcanici (di cui i giornali spesso parlano in riferimento all’Etna e ai campi Flegrei).

Calamità naturali in Italia – una panoramica degli ultimi anni

Nel 2022 sono stati 310 gli eventi climatici estremi in Italia, causando 29 morti[1].

E dal 2011 al 2021 gli eventi meteorologici estremi in Italia, tra cui forti piogge, grandine e tornado, sono più che quadruplicati e l’Italia ha subito danni per le calamità naturali per un valore di 51,8 miliardi di dollari (più di 47 miliardi di euro)[2].

Ciononostante, si rileva la scarsa propensione ad assicurarsi, dovuta al fatto di ritenere lo Stato quale ultimo garante che impegna proprie risorse nella ricostruzione. Ma è oggi da tener presente la sempre più limitata disponibilità di risorse delle Stato per far fronte a queste emergenze, risorse, tra l’altro, che vengono sottratte ad altre finalità, ad esempio la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio.

Rendere invece obbligatorie le polizze contro le calamità naturali in capo alle imprese (non agricole) fornirebbe loro un importante strumento di tutela e renderebbe disponibili risorse statali da dedicare alla prevenzione. Nel caso in cui sarà approvato il DDL di Bilancio attualmente in passaggio alle Camere, l’obbligo a contrarre questo tipo di polizza sarà da assolvere entro la fine del 2024.

Assicurazioni contro rischi catastrofali - Cosa prevede la bozza della nuova Legge di Bilancio

Vediamo in breve cosa prevede il DDL (art. 24), anticipando che molto della norma sarà successivamente demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, che potrà (e a nostro avviso dovrà) stabilire ulteriori e più precise modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, nonché dei relativi valori, oppure essere soggetto a revisioni nel corso del passaggio alle Camere stesse:

  1. La norma si applica alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (escluse quelle agricole);
  2. L’obbligo consiste nella stipula entro il 31 dicembre 2024 di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni (terreni, fabbricati, contenuti) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
  3. La mancata sottoscrizione comporta conseguenze nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, e sanzioni;
  4. Le coperture possono prevedere un eventuale scoperto o franchigia, non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio;
  5. Obbligo in capo alle imprese di assicurazione a contrarre, incluso il rinnovo. Il rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre, eventualmente accertato dall’IVASS nei confronti di un’impresa di assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 1.000.000 di euro;
  6. L’obbligo di assicurazione non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Ci sono ancora diverse questioni che meritano un approfondimento sul fronte normativo, in particolare:

  • Danni immateriali, incluso il fermo produzione/fatturato: sono inclusi nell’obbligo?
  • Quale danno è indennizzabile ai terreni?
  • C’è un obbligo a contrarre, in mancanza di una norma specifica come l’art. 132 del codice assicurazioni private? Come va inteso e come può rispettarlo una compagnia abilitata al ramo 8, ma specializzata in rischi retail/privati non industriali/aziendali oppure di piccole dimensioni, come potrà rispettare obbligo qualora interessata dalla richiesta di un grande gruppo industriale?
  • Grandine, effetti del vento, allagamento sono eventi non soggetti all’obbligo?
  • La copertura dovrà o potrà essere offerta anche in assenza di altre coperture incendio, eventi atmosferici, atti vandalici sui medesimi rischi da parte della medesima impresa assicurativa?
  • Quali sono gli obblighi di assicurazione in assenza di politiche di messa in sicurezza del territorio, ovvero assicurazione senza piani di prevenzione?
  • Riuscirà il mercato assicurativo a sostenere, sebbene con il supporto di SACE previsto dalla norma, il peso dei danni nelle numeriche sopra richiamate?
  • Quale obbligo per beni non di proprietà (leasing o locazione) sarà in capo comunque al proprietario anche se non impresa?

Assicurarsi già oggi conviene

In ogni caso, già oggi le imprese italiane hanno la possibilità di proteggersi attraverso il mercato assicurativo da tali rischi, senza attendere l’obbligo governativo, ad esempio per rischi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, sia per fabbricato che per il relativo contenuto.

Non serve attendere di avere una norma di legge, ma è possibile e consigliabile essere previdenti e mettere in copertura i propri affari e le energie spese nella costruzione di una posizione sul mercato, e tutti quegli elementi che ruotano attorno alla propria attività e le consentono di funzionare, come il reddito di impresa, il reddito da lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, la possibilità di ripartire riducendo al minimo i tempi del fermo di produzione, evitando perdite di fatturato e quote di mercato in contesti sempre più globali.

Per questo, una soluzione assicurativa come Wopta per te Artigiani & Imprese, specifica per la protezione delle PMI fino a 25 addetti, 10 milioni di fatturato e 3 milioni di Fabbricato, include la copertura da eventi quali: terremoto, alluvione, inondazione, allagamento, su tutto il territorio nazionale, con limite indennizzo al 70% e una franchigia del 5% o 10% del valore assicurato. Una valida risposta per partire in anticipo in quanto, gli eventi naturali, purtroppo, non attendono i passaggi legislativi e l’esperienza passata dimostra che le aziende, in possesso di una valida copertura assicurativa, hanno affrontato meglio delle altre tali situazioni di difficoltà.



[1] Emergenza clima: il 2022 anno nero, 30 dicembre 2022, Lega Ambiente: https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-clima-il-2022-anno-nero/

[2] Calamità naturali, in Italia danni da 50 mld di euro in 10 anni: la prevenzione resta indietro, 16 agosto 2022, greenreport.it: https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/calamita-naturali-in-italia-danni-da-50-mld-di-euro-in-10-anni-la-prevenzione-resta-indietro/